Manifestazioni a premio escluse

Le manifestazioni escluse (art. 6) - Non si considerano manifestazioni a premio:

i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione dopera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo dincoraggiamento nellinteresse della collettività;
le manifestazioni indette da emittenti televisive solo nel caso in cui i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio in cui si svolge liniziativa. Lesclusione opera anche in caso di emittenti radiofoniche ove, per ascoltatori presenti, si intende coloro che
intervengono alle manifestazioni attraverso un collegamento radiofonico o qualsiasi altro
collegamento a distanza. In ogni caso, liniziativa non è esclusa qualora essa, veicolata attraverso lemittente televisiva o radiofonica, sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese;
le sole operazioni a premio con premi costituiti da quantità aggiuntive dei prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati, da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché non offerti per incentivare lacquisto del prodotto oggetto della promozione;
le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore (piccoli gadgets tipo lapis, bandierine, calendari od oggetti simili) ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o allentità dellacquisto;
le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche o che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).

Le manifestazioni vietate (art. 8) - Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare lindividuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
si promozionano prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;
sono violate le disposizioni del DPR 26/10/2001, n. 430, ad eccezione di quelle relative allinvio della documentazione

Premi vietati:

Non possono essere messi in palio premi che consistano in denaro-titoli di prestito pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, polizze di assicurazioni sulla vita.

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Antonio Gaccoli

+39 0815141416

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