La polizza assicurativa sottoscritta dai soci si considera connessa al mutuo della societą e deve rientrare nel calcolo del Taeg;

Sentenza Tribunale di Reggio Emilia, n. 976 del 3 luglio 2015

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, che accoglie l’opposizione a decreto ingiuntivo per usurarietà                                del tasso di interesse pattuito, definisce che la polizza assicurativa è rilevante ai fini della verifica dell’usurarietà di un mutuo, deve essere considerata nel Taeg, e dev e essere considerato  un costo connesso all’erogazione del credito. Il caso di specie riguarda una società che stipulava, a suo tempo, un mutuo e contestualmente i soci contraevano polizze assicurative per morte o invalidità a garanzia del mutuo societario medesimo.  Il Tribunale individua una connessione tra le due operazioni, quella in capo alla società e quella in capo ai soci, considerando “che tutti i dati oggettivi risultanti dagli atti militano nel senso della profonda ed assoluta connessione tra l’erogazione del credito e l’assicurazione stipulata, e consentono di ritenere provato, …, quanto dedotto dall’opponente in ordine al fatto che la stipula della polizza fosse condizione necessaria per ottenere il finanziamento“.

Nel caso specifico:

  • I soggetti stipulanti la polizza sono anche soci della società alla quale è stato erogato il mutuo
  • assicurazione e mutuo sono stati stipulati contestualmente
  • la polizza assicurativa è stipulata a garanzia della somma erogata con mutuo
  • il pagamento avviene con addebito del conto intestato alla società e non posto a carico dei singoli soci stipulanti

Alla luce di questa interpretazione, il Taeg ricalcolato risultava superiore al tasso soglia. In applicazione dell’art. 1815 comma 2 secondo il quale: “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, gli interessi sono stati totalmente cancellati. Dovendo rimborsare il solo capitale, al momento del precetto, la società non risultava inadempiente, ottenendo così l’annullamento dello stesso.

Nei confronti delle Istruzioni Banca d’Italia, il giudice accoglie l’orientamento di quella parte della giurisprudenza che non le considera vincolanti, dando continuità all’orientamento già seguito dal medesimo Tribunale.

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