Le Contestazioni contro Equitalia

“Posso impugnare la cartella di pagamento che mi ha notificato Equitalia?”

Una domanda che molti italiani pongono al proprio consulente fiscale o legale quando arriva il postino. Ma, avvocato o commercialista che sia, bisogna diffidare dei facili miracoli: il problema, infatti, non è tanto se sia possibile o meno impugnare (purché entro 60 giorni dalla notifica della cartella), quanto piuttosto cosa contestare: ossia cosa scrivere nell’atto di ricorso. Di seguito spieghiamo le eccezioni più ricorrenti che si possono sollevare contro una cartella di pagamento di Equitalia, con due importanti precisazioni preliminari che vi invitiamo a leggere con molta attenzione. 

Impugnazione solo per vizi propri

Se si impugna la cartella si possono contestare solo i vizi della cartella stessa e noni vizi degli atti antecedenti ad essa (e su cui la pretesa di Equitalia si fonda). Tanto per fare un esempio: se la cartella viene emessa per il mancato pagamento di una multa, il contribuente non può impugnarla sostenendo che l’autovelox difettasse di taratura. Sarebbe altrimenti come dilatare i termini di ricorso contro la contravvenzione che, invece, sono inderogabilmente di 30 giorni dalla sua notifica. Un altro esempio è quello dell’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate: se il contribuente omette di impugnarlo nei termini previsti dalla legge, non può poi eccepirne l’illegittimità solo una volta ricevuta la cartella di Equitalia. Dunque, le eccezioni che si possono sollevare contro la cartella esattoriale sono solo quelle che riguardano vizi inerenti alla sua notifica, alla sua compilazione, alla sua formazione e agli eventi successivi alla creazione dell’atto prodromico (si pensi al caso di contribuente che riceva la cartella quando già aveva ottenuto un provvedimento di sgravio da parte dell’ente creditore).  

Non tentare la sorte

La seconda importante precisazione è quella di verificare, prima di avviare la causa, che sussistano effettivamente i vizi contestati e, quindi, gli estremi per il ricorso. Non tentate la sorte, sollevando tutte le eccezioni possibili nella speranza di “fare centro”. Solo se il vizio è effettivamente sussistente conviene adire il giudice; diversamente ci si potrebbe trovare dinanzi a una condanna non solo alle spese processuali, ma anche per lite temeraria.

Mancata notifica dell’atto prodromico

Capita, a volte, che il contribuente riceva la cartella di Equitalia senza che prima gli sia mai stato notificato un precedente atto da parte dell’amministrazione. Si pensi al caso di una multa mai notificata o al mancato pagamento del bollo auto. In tal caso, la cartella è nulla ed è impugnabile per omessa notifica del cosiddetto “atto prodromico”. Esistono tuttavia dei casi in cui la cartella è, per legge, il primo atto che riceve il contribuente (si pensi ai casi di liquidazione dell’imposta sui rifiuti): in tale ipotesi, ovviamente, è inutile sollevare tale eccezione.  

Mancata notifica della cartella

Potrebbe anche succedere che il contribuente riceva un sollecito di pagamento o un avviso bonario, o ancora un preavviso di fermo auto o di ipoteca, oppure, nella peggiore delle ipotesi, un pignoramento, senza però aver mai ricevuto la cartella esattoriale. Anche in tale caso è lecito fare ricorso al giudice, sostenendo che nessuna precedente richiesta di pagamento o avviso era mai stato inviato da Equitalia. Molti contribuenti ricorrono a questa eccezione anche quando non sono certi che la notifica sia avvenuta (magari lo hanno dimenticato o sono stati assenti per lungo tempo) o quando sono risultati irreperibili. Spetta, infatti, a Equitalia, di fronte alla semplice eccezione del contribuente di omessa notifica, dimostrare il contrario, producendo gli originali delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Una prova non sempre facile da fornire, sia per via del paradigmatico disordine delle pubbliche amministrazioni, sia perché altrettanto spesso vengono conservate solo le fotocopie che, si sa, se contestate non fanno prova. Così, a volte si tenta la sorte, sperando che l’amministrazione ometta di produrre la prova contraria. Né l’attenzione di conformità all’originale, apposta sulla copia da un funzionario dell’Agente della riscossione, può supplire a tale deficit, in quanto egli non è un pubblico ufficiale capace di dare pubblica fede alle proprie dichiarazioni.   Peraltro, nel caso di irreperibilità del contribuente, il postino è tenuto a inviargli una seconda raccomandata con cui gli comunica l’avvenuto deposito alla Casa Comunale, ma non sempre tale comunicazione va a buon fine. Qui poi la Cassazione è chiara: se il contribuente è irreperibile e il suo nome non c’è più sul campanello, prima del deposito in Comune il messo notificatore deve fare ulteriori ricerche nel comune di residenza per verificare dove si possa trovare il destinatario (per es. verificando il luogo di lavoro). La notifica, quindi, non può sbrigativamente essere dichiarata negativa per assenza assoluta; senza le suddette ricerche si avrà nullità del procedimento.  

Vizi di notifica

L’eccezione di irregolarità di notifica della cartella è un’arma a doppio taglio. Sebbene, infatti, ben potrebbero esserci errori nel procedimento di notifica della cartella esattoriale (si pensi al caso dell’atto consegnato a un familiare non convivente o al portiere senza il secondo avviso al contribuente), chi contesta la notifica irregolare della cartella, impugnando la cartella stessa, sana il vizio. In parte potrebbe sembrare il gatto che si morde la coda: “se la notifica è nulla, il vizio si sana nel momento stesso in cui ci si rivolge al giudice”, in questo modo chiunque sarebbe impedito dal poter far valere tale contestazione. La spiegazione però è molto semplice. Il principio che presiede tutte le notifiche è quello della effettività: se l’atto raggiunge il suo scopo, ossia finisce in un modo o nell’altro nelle mani del contribuente, allora la notifica, – viziata o meno che sia – è sempre valida (salvo i casi di inesistenza: come quando la consegna non avviene ad opera di un ufficiale giudiziario, di un postino o di un messo comunale, ma di un soggetto non abilitato). Una soluzione, in tali casi, è quella di attendere la successiva mossa di Equitalia e impugnare quest’ultima (per es. il pignoramento) per difetto di notifica dell’atto prodromico (la cartella di pagamento).

Mancata indicazione del responsabile del procedimento

La cartella deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella (indicato nello spazio per le comunicazioni di Equitalia) che sono differenti in quanto l’iscrizione è effettuata dall’ente creditore mentre la cartella è formata e notificata dall’Agente della riscossione.   Per le cartelle portanti ruoli consegnati fino al 1° giugno 2008, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non ne comporta la nullità.   Il modello di cartella di pagamento non prevede la firma da parte del responsabile del procedimento, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.   Non è necessaria neppure l’apposizione del sigillo o timbro particolare.

Omessa motivazione

La cartella di pagamento deve essere motivata, spiegando il fondamento dell’iscrizione a ruolo. Infatti, anche se l’obbligo di motivazione non è espressamente previsto in relazione alla cartella, esso sussiste in quanto previsto per gli atti amministrativi in generale. A conferma di questo, nel relativo modello, è presente un’apposita sezione per la sintetica descrizione degli eventuali errori commessi dal contribuente. L’obbligo di motivazione può considerarsi soddisfatto a seconda che la cartella sia emessa a seguito di altro atto o sentenza o di diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo della dichiarazione:  

– a seguito di altro atto, è sufficiente il rinvio a tale atto costituente il presupposto dell’imposizione, con indicazione dei relativi estremi di notificazione o di pubblicazione;  

– a seguito di sentenza, è sufficiente l’indicazione della sentenza senza necessità di indicare l’atto impositivo originario;  

– diretta iscrizione a ruolo dei tributi a seguito di controllo formale: è sufficiente l’indicazione della natura del tributo recuperato, del periodo d’imposta, dell’imponibile e dell’aliquota applicata con il richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente. La natura, oltreché l’ammontare, del tributo deve essere fornito in forma chiara e non criptica con l’evidenziazione dell’errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente, il quale deve immediatamente poter comprendere la causale di tale richiesta.   Ecco qualche esempio di Cartelle di pagamento annullate dalla giurisprudenza di merito per difetto di motivazione:  

– Cartella avente ad oggetto c.d. bollo auto in cui non emerge la targa del veicolo per cui si chiede il recupero della tassa automobilistica;  

– Cartella emessa a seguito di sentenza di parziale accoglimento del ricorso che indicava solo gli estremi della sentenza e non il calcolo dell’imposta;  

– Cartella con importi iscritti a ruolo indicati come “omessi o carenti versamenti”, rendendo poco agevole per il contribuente la verifica sull’eventuale esattezza dei dati e calcoli forniti dall’Ufficio;  

– Cartella in cui vengono semplicemente indicati gli importi per omessi o carenti versamenti per imposte dovute a seguito di controllo automatizzato.

Se manca qualche foglio

Potrà sembrare una questione di lana caprina più simile a uno scherzo, ma se la cartella esattoriale manca di qualche pagina, o addirittura se la busta è vuota al suo interno, il contribuente può far ricorso al giudice, lasciando che sia Equitalia a dimostrare l’integrità dell’atto notificato. In buona sostanza, secondo la Cassazione, Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella di pagamento spedita con raccomandata. Il che si presta a facili elusioni da parte del destinatario che, dichiarando il falso, potrebbe sostenere che la cartella non fosse completa o che al suo interno vi fosse un diverso contenuto, lasciando poi la patata bollente della prova contraria alla controparte.  

Mancanza di elementi essenziali della cartella

Sempre sotto il profilo formale la cartella si considera nulla se non corrisponde allo schema ministeriale. Sono, per esempio, considerati vizi di forma la mancanza del numero identificativo della cartella, dell’ente titolare del credito (per es. Inps, Comune, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, ecc.), la specie del ruolo, le generalità del debitore, l’anno o il periodo di riferimento del credito, il totale degli importi iscritti a ruolo.

 

 

Il calcolo degli interessi

La cartella esattoriale deve essere trasparente, e su questo non ci piove. Il che significa, tra l’altro, che va riportato in modo analitico il conteggio degli interessi, con indicazione specifica dell’aliquota e dell’importo calcolato per ciascun anno. Diversamente, facile sarebbe per Equitalia incorrere in interessi ultralegali (usura) o in anatocismo che, come risaputo, sono vietati per legge. Insomma, il contribuente deve poter comprendere come si è pervenuti a tali importi e, quindi, come sono stati calcolati gli interessi.

Decadenza

La cartella può essere nulla perché è stata notificata troppo tempo dopo dall’iscrizione a ruolo del tributo (ossia da quando il tributo è dovuto): è ciò che si chiama “decadenza”. Ogni tributo ha un suo termine di decadenza.   Il sollecito di pagamento o il pignoramento di Equitalia potrebbero essere nulli perché la cartella si è prescritta, ossia è passato troppo tempo, dalla sua notifica, senza avviare l’esecuzione forzata. Anche in questo caso, ogni tributo ha un suo termine di prescrizione.   Per conoscere i termini di decadenza e prescrizione delle cartelle di Equitalia clicca qui.

Gli eredi non pagano le sanzioni

 I debiti della persona deceduta passano ai suoi eredi a meno che non abbiano rifiutato l’eredità. Tale regola, che si applica anche per le cartelle di Equitalia, non vale per le sanzioni. Così, per esempio, in caso di omesso versamento delle imposte, gli eredi pagheranno i tributi dovuti per l’evasione, ma non anche le sanzioni tributarie. Tantomeno quelle penali.

Vizio di notifica agli eredi

La legge  prevede, nel caso di decesso del contribuente, che la notifica vada fatta in forma personale e nominativa agli eredi, nel caso in cui gli stessi abbiano comunicato all’Amministrazione finanziaria il loro domicilio fiscale; la notifica impersonale e collettiva agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto scatta invece nel caso in cui essi non abbiano provveduto ad alcuna comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.

Relata di notifica

Secondo la giurisprudenza della Cassazione la relata di notifica, redatta dal messo notificatore, deve essere sempre in calce (ossia alla fine) della cartella esattoriale e mai sul fron


Visualizza le news